ORDINANZA MARTINI
L’Ordinanza Martini (o meglio, le diverse ordinanze emanate dal Sottosegretario Francesca Martini) ha stabilito norme fondamentali per la tutela dell’incolumità pubblica in relazione sia ai cani che agli equidi. Per i cani, ha eliminato la lista delle razze pericolose, concentrandosi sulla responsabilità del proprietario.
Ecco i punti salienti delle disposizioni:
Cani
Le ordinanze relative ai cani, in particolare quelle del 2009 e successive proroghe (fino al 2013), hanno spostato l’attenzione dalla razza specifica alla condotta del proprietario.
- Responsabilità del proprietario: Chiunque detenga un cane è civilmente e penalmente responsabile dei danni o lesioni causati dall’animale a persone, animali o cose.
- Guinzaglio: Nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, è obbligatorio condurre il cane con un guinzaglio di lunghezza massima di 1,5 metri.
- Museruola: È obbligatorio portare con sé una museruola (rigida o morbida) e applicarla al cane in caso di rischio per l’incolumità altrui o su richiesta delle autorità competenti.
- Raccolta delle feci: È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta.
- Anagrafe canina: Ogni cane deve essere iscritto all’anagrafe degli animali d’affezione.
- Percorsi formativi: I proprietari di cani che hanno mostrato aggressività possono essere obbligati a frequentare percorsi formativi specifici.
